Per quanto concerne gli alunni con disabilità (Legge 104) le verifiche e la valutazione sono riferite agli obiettivi previsti nel PEI, rimandando esplicitamente alla programmazione che può essere semplificata o differenziata.
Per quanto concerne gli alunni con DSA la L. 170, le Linee guida applicative ribadiscono che gli obiettivi previsti per la classe hanno valore anche per questi alunni; si interviene solo con misure dispensative o compensative sul piano metodologico didattico e le stesse misure previste nel PdP ed adottate nella pratica quotidiana devono essere utilizzate anche durante le prove di verifica e le prove d’esame.
La valutazione inerisce chiaramente gli obiettivi previsti in programmazione di classe, sia come conoscenze, sia come abilità, sia come competenze. Discorso specifico riguarda le lingue straniere con la distinzione tra dispensa (per es. dalla lingua scritta straniera) ed esonero (eccezionalmente prevedibile) che di fatto differenzia il curriculum di studi e non permette l’acquisizione del diploma, ma solo la certificazione di competenze.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati dal Team docenti / Consiglio di Classe (quindi esclusi i casi di DSA e di sostegno scolastico da L. 104), una volta definito il PdP, si applicano le misure previste dispensative e o compensative (o altre strategie) anche in fase di verifica.
La valutazione si rapporta sempre agli obiettivi previsti per la classe. Chiaramente, perciò, il nodo cruciale rimane la necessità di stabilire per ogni disciplina quale sia il livello minimo che tutti debbono raggiungere e ciò implica un’inevitabile e seria riflessione che superi i contenuti di lavoro e le conoscenze sterili, per definire quali siano le competenze necessarie per proseguire nel corso degli studi
Per un approfondimento si rimanda alla bibliografia/sitografia ed alle norme là elencate.